Detraibilità fiscale delle polizze di assicurazione sulla vita
Per incentivare la sottoscrizione di polizze di assicurazione sulla vita, il Governo ha previsto un incentivo fiscale che consiste in detrazioni fiscali per chi sottoscrive polizze vita.
Chi ha sottoscritto una polizza vita, per l’anno 2015 ha diritto a portare in detrazione di imposta del 19% dell’importo versato in premi assicurativi. Il tetto massimo è fissato in € 530 per il 2015 dalla Legge di Stabilità 2014.
Quindi, sarà possibile detrarre ogni anno fino a 100,70 € dall’imponibile soggetto a tassazione.
L’agevolazione fiscale verrà tuttavia riconosciuta solo a precise condizioni.
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Condizioni per usufruire delle detrazioni fiscali sulle assicurazioni sulla vita
Per quel che concerne la detraibilità fiscale, è fondamentale fare una distinzione tra i contratti assicurativi stipulati prima del 2001 e quelli siglati successivamente.
Per ciò che concerne le polizze sulla vita stipulate prima dell’anno 2001, danno diritto a godere della detrazione dei premi corrisposti per contratti assicurativi che soddisfano le seguenti condizioni:
- Durata minima di almeno 5 anni dalla stipula del medesimo contratto assicurativo;
- Nessuna possibilità di concessione di finanziamenti nei primi 5 anni di contratto.
Per accertarsi delle dette condizioni, è necessario visionare il contratto o farsi rilasciare un’apposita dichiarazione dalla compagnia assicurativa.
Per quel che riguarda le assicurazioni sulla vita sottoscritte dopo il 2001, è possibile beneficiare delle detrazioni fiscali solo per i contratti assicurativi che prevedono uno dei seguenti rischi:
- Invalidità permanente: quest’ultima non dovrà essere inferiore al 5%, qualunque sia la causa, infortunio o malattia;
- Mancata autosufficienza nell’esecuzione delle mansioni quotidiane come: espletamento delle funzioni fisiologiche, deambulazione, assunzione di alimenti e corretta igiene personale;
- Morte
Di norma la detrazione fiscale è riconosciuta se le spese vengono sostenute dal dichiarante per proprio interesse, tuttavia, è possibile detrarre fiscalmente anche i premi versati nell’interesse dei familiari a proprio carico, a patto di non superare l’importo complessivo di euro 530.
E’ possibile detrarre fiscalmente anche i contributi previdenziali volontari saldati con contratti stipulati entro il 31 dicembre 2000, con enti che versano su piano collettivo e non al singolo contribuente pensioni o rendite.
Fra quest’ultimi rientrano i contributi versati in maniera facoltativa alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza (es. ricongiunzione di diversi periodi assicurativi, riscatto anni di laurea).
I suddetti contribuiti vanno a concorrere alla composizione dell’importo massimo detraibile.
Per quel che concerne i contratti assicurativi stipulati dopo il 1 gennaio 2001, invece, i contributi possono essere detratti dal reddito complessivo. Nel caso in cui siano versati per il riscatto del corso di laurea di un familiare a carico fiscale del titolare dell’assicurazione, quest’ultimi daranno diritto ad una detrazione fiscale del 19%.
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